Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa. Se la legge scelta è quella di un paese diverso da quello con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, le disposizioni di quest’ultima legge devono essere rispettate. Se il contratto si collega a uno o più Stati membri, la legge applicabile scelta, diversa da quella di uno Stato membro, non deve essere in contraddizione con le disposizioni del diritto dell’Unione.
La materia è regolata, almeno nell’ambito dell’Unione Europea, dal regolamento n. 593/2008 di cui sopra.
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